Ma il Salmo non basta purtroppo, nel nostro paese per ottenere i diritti bisogna lottare contro la burocrazia!!
Nei siti, nei blog e nei forum dei malati oncologici si
affronta spesso il tema delle prestazioni assistenziali e in particolare dell'indennità di accompagnamento per chi è sottoposto a chemio. Ho cercato anch'io, che non godo di nessuna prestazione assistenziale, di affrontare tali argomenti. Un ruolo fondamentale per le prestazioni assistenziali spetta alla Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 295/90)
dell'handicap (L. 104/92) delle disabilità per il collocamento mirato
(L. 68/99) della cecità civile e del sordomutismo e all'INPS. Ad esempio nel sito dell'ULSS16 di Padova trovo: Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere i benefici in
materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, devono
essere presentate all'INPS esclusivamente in via telematica.
Le visite per l'accertamento dell'invalidità vengono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Sanitarie integrate da un Medico INPS. I verbali di valutazione vengono trasmessi all'INPS per la loro approvazione. Successivamente l'INPS notifica a casa degli interessati i verbali definitivi.
Le visite per l'accertamento dell'invalidità vengono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Sanitarie integrate da un Medico INPS. I verbali di valutazione vengono trasmessi all'INPS per la loro approvazione. Successivamente l'INPS notifica a casa degli interessati i verbali definitivi.
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D: Quali sono le provvidenze economiche di natura assistenziale?
R: Pensione di inabilità civile (età lavorativa 18-65 anni) - Assegno di invalidità civile (età lavorativa 18-65 anni) - Indennità di accompagnamento (nessun limite di età) - Indennità di frequenza (età inferiore ai 18 anni) La differenza tra queste indennità è data dalla gravità dello stato invalidante determinato dalla malattia e dall’età del beneficiario.
D: Nel modulo della ASL è richiesto di barrare una o più caselle che indicano accertamenti di diversa natura. Quali riquadri è bene segnare?
R: Per evitare di doversi sottoporre più volte alla visita medico-legale della ASL è consigliabile chiedere il riconoscimento contestuale dell’invalidità civile (L. 118/1971), dello stato di handicap (L. 104/1992) e, infine, della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del collocamento obbligatorio (L.68/1999). Se ricorrono i requisiti è opportuno contrassegnare anche la richiesta di indennità di accompagnamento (L.18/1980, L.508/1988, D. lgs.509/1988) o di frequenza (L.289/1990).
D: Qual è l’iter da seguire per ottenere l’indennità di accompagnamento?
R: La domanda deve essere presentata all’Ufficio Invalidi Civili della ASL territorialmente competente (anche contestualmente alla domanda di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap) corredata dalla documentazione clinica e, in particolare, da un certificato medico che contenga la seguente dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita d’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure, per i malati di età superiore ai 65 anni, “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.
D: A quanto ammonta
l’indennità di accompagnamento?
R: L’importo dell’assegno è pari a € 499,27 (anno 2013)
per 12 mensilità, è cumulabile con la pensione di inabilità, non è vincolato da
limiti di reddito e non è reversibile agli eredi.
D: Quando ha inizio la
decorrenza dell’indennità di accompagnamento?
R: Anche per l’indennità di accompagnamento
l’effettiva erogazione dell'assegno, che è di competenza dell’INPS, spesso avviene
diversi mesi dopo la presentazione della domanda di accertamento
dell’invalidità alla ASL, ma il diritto alla prestazione economica matura dal
mese successivo alla presentazione di detta domanda. All’atto del primo
pagamento l’INPS verserà in un’unica soluzione tutte le mensilità arretrate
maggiorate degli interessi legali maturati nel frattempo. Gli assegni
successivi, invece, verranno corrisposti mensilmente.
Consiglio
di leggere:
·
"Guida ai diritti del
paziente oncologico in ambito lavorativo e previdenziale" a cura dell'ASL e delle
Associazioni di volontariato di Lecco;
·
"Oncologia e lavoro. Un
vademecum per conoscere i diritti del malato" a cura del Quotidiano Sanità;
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Dal
sito dell'INPS: L'indennità di
accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale
pagato dall'Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento –
con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua - che non siano
ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. È una
forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980,
modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988. Non ci sono vincoli di età
o di reddito. L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività
lavorativa. Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato
dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
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Dalla
Circolare INCA-CGIL - Diritto all’indennità di accompagnamento
durante la chemioterapia
Importa ricordare che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo.
Infatti, la Suprema Corte aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale "dies certus an, ma incertus quando" (giorno certo nel se, ma incerto nel quando, ad esempio la morte) “non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti”.
Importa ricordare che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo.
Infatti, la Suprema Corte aveva sostenuto che “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Si noti che il diritto all’indennità di accompagnamento non discende automaticamente dall’effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale "dies certus an, ma incertus quando" (giorno certo nel se, ma incerto nel quando, ad esempio la morte) “non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti”.
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Indennità di accompagnamento temporanea in caso di
chemioterapia Cassazione civile sez. lav. 22 ottobre 2008 n. 25569.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, il
problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con
l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il
corrispondente diritto, ma, trattandosi di una situazione di fatto, è necessario
esaminare caso per caso se ricorrano, anche per il tempo limitato della
terapia, le condizioni previste dall'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, per gli
alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente. In tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Ne consegue che, in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della richiesta di beneficio relativamente a tre cicli di chemioterapia della durata di cinque giorni ciascuno in regime di ospedalizzazione e, successivamente, di altri quattro cicli di cinque giorni ciascuno di trattamento radioterapico in regime di day hospital).
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Da Wikipedia. La Cassazione ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ai malati di cancro, anche per brevi periodi di tempo, recepita con una circolare INPS. Le domande, in genere, pena la perdita dei diritti, devono essere presentate all'inizio della cura.
Testo della Sentenza n. 10212 del 27.05.2004 della corte di Cassazione e commento
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